Il tema della formazione assume un ruolo di primaria importanza nel settore metalmeccanico. Il rinnovo del contratto di Lavoro prevede, infatti, per le aziende metalmeccaniche che applicano il Ccnl Federmeccanica il diritto soggettivo per i lavoratori alla formazione pari a 24 ore in tre anni.

L’obiettivo è quello di creare nuove competenze, nuove conoscenze che possano consentire la crescita professionale dei lavoratori e favorire la loro occupabilità nel tempo e contemporaneamente favorire lo sviluppo dell’impresa. Dal 1° gennaio 2017, le aziende saranno tenute a garantire ad ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato percorsi di formazione continua di durata pari ad almeno 24 ore in ogni triennio, elaborando progetti aziendali, aderendo a progetti territoriali, ovvero, facendo ricorso a fondi interprofessionali.

Se entro la fine del secondo anno il lavoratore non è stato ancora coinvolto in eventi formativi, entro il terzo anno avrà diritto a 24 ore (di cui 2/3 retribuite e 1/3 a carico del lavoratore) di formazione continua a propria scelta ed un contributo di € 300,00 per la partecipazione a corsi esterni. Per le aziende che hanno già in atto programmi formativi per i propri dipendenti, tale previsione ha rilievo unicamente nei confronti dei dipendenti eventualmente non coinvolti in alcun percorso di formazione, ovvero, fino a concorrenza del limite delle 24 ore nel triennio 1° gennaio 2017-31 dicembre 2019.

Per i lavoratori part-time, la quota delle 24 ore triennali viene riparametrata e si calcola sulla base del ridotto orario di lavoro, tuttavia, in coerenza con le finalità delle previsioni contrattuali, può essere valutata l’opportunità di un percorso.

Per quanto riguarda i lavoratori a tempo determinato, in base al principio legale di non discriminazione, è preferibile prevedere il loro inserimento nelle iniziative formative laddove sussistano condizioni comparabili a quelle previste per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato; nello specifico ci si riferisce ai lavoratori il cui contratto a termine sia in corso nel primo biennio e che, anche per proroghe successive, si prolunghi nel terzo anno del ciclo triennale di riferimento.

Non rientrano invece nel campo di applicazione della disciplina contrattuale i lavoratori in apprendistato, per i quali la formazione è un elemento essenziale del contratto, e i lavoratori in somministrazione, la cui formazione è a carico dell’agenzia di somministrazione. Nell’organizzare le attività formative, l’azienda potrà adottare una o più modalità di erogazione quali:

  • corsi in aula interni o esterni all’azienda;
  • autoapprendimento con FAD;
  • partecipazione a convegni-seminari workshop interni o esterni all’azienda;
  • coaching;
  • action learning;
  • affiancamento;
  • training on the job.

È consigliabile documentare e registrare le ore di formazione a cui partecipano i lavoratori. A tal fine è possibile consultare e scaricare il PROSPETTO che può essere utilizzato per la rilevazione e registrazione dell’attività formativa svolta da ogni singolo lavoratore nel triennio di riferimento. La norma contrattuale, al fine di regolare la partecipazione dei lavoratori alle iniziative di formazione continua, prevede in via generale il rispetto di una percentuale unica di assenza contemporanea pari, di norma, al 3% complessivo della forza occupata nell’unità produttiva.

L’applicazione di tale percentuale, peraltro incrementabile in sede aziendale, deve essere coerente con le esigenze tecnico-organizzative; ciò significa che l’azienda può consentire il superamento della percentuale di assenza, qualora le suddette esigenze lo consentano, così come, al contrario, è possibile non autorizzare l’assenza del lavoratore per ragioni tecniche o organizzative sebbene non sia stato raggiunto il tetto di percentuale di assenza contemporanea.

Nel caso in cui le ore di formazione richieste dal lavoratore non siano state fruite per ragioni tecnico-organizzative o per il superamento della percentuale massima di assenza complessiva, a differenza di quanto previsto nel caso della mancata attivazione del lavoratore, queste saranno cumulabili con le ore di competenza del triennio successivo.

L’attuazione di quanto definito nelle norme contrattuali dovrà formare oggetto di informativa da parte della Direzione aziendale alla RSU.

INIZIATIVA INDIVIDUALE

I lavoratori che non siano stati coinvolti o per i quali non sia stato programmato un coinvolgimento in iniziative di formazione continua entro il secondo anno di ogni ciclo triennale (ovvero entro la fine del 2018 in fase di prima applicazione), potranno attivarsi per esercitare il diritto alla formazione continua nel corso del terzo anno (ovvero nel 2019 in fase di prima applicazione). In questo caso la norma contrattuale stabilisce che le ore previste dall’iniziativa formativa prescelta dal lavoratore sono per 2/3 a carico azienda e per 1/3 a carico del lavoratore medesimo.

Il lavoratore potrà quindi esercitare il proprio diritto alla formazione chiedendo di partecipare a iniziative formative finalizzate all’acquisizione o all’aggiornamento di competenze trasversali, digitali, linguistiche, tecniche o gestionali impiegabili nel contesto lavorativo dell’azienda. Per poter esercitare il diritto soggettivo alla formazione, il lavoratore deve farne richiesta entro 10 gg. lavorativi precedenti l’inizio dell’attività formativa alla quale intende partecipare, producendo, su richiesta dell’azienda, la documentazione necessaria. In questo caso le iniziative formative potranno essere realizzate da:

  • Enti riconosciuti dal Ministero del Lavoro (art.1 legge 40/87);
  • Enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali che consente di svolgere attività di formazione continua;
  • Enti in possesso di certificazioni della qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001 2008 SETTORE EA37;
  • Università pubbliche e private e Istituti tecnici che rilasciano titoli di Istruzione secondaria superiore;
  • Azienda.

Le iniziative formative svolte dovranno essere debitamente documentate dall’ente erogatore o dall’azienda e dovranno essere registrate.

Nel caso in cui il lavoratore non si attivi per esercitare il diritto alla formazione continua le ore eventualmente non fruite non saranno cumulabili con le ore di competenza del successivo triennio.

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