Da quasi 5 anni è entrato in vigore il Reg. 305/2011 che regolamenta la marcatura CE dei prodotti da costruzione. Tra questi rientrano anche i prodotti realizzati in acciaio e alluminio, destinati ad essere incorporati in modo permanente in un’ opera di ingegneria e che rivestono funzione strutturale.
Affinché un componente strutturale sia adeguato all’uso previsto deve essere realizzato al fine di soddisfare e/o non alterare i requisiti prestazionali previsti da progetto. A partire dal 01/07/2014 i fabbricanti di componenti strutturali in acciaio o alluminio (alcuni di questi già soggetti ai requisiti previsti per i centri di trasformazione nell’ambito degli acciai per carpenteria metallica secondo il DM 14.01.2008) sono obbligati alla marcatura CE dei prodotti realizzati secondo il Regolamento UE n. 305/2011.
La norma tecnica europea di riferimento per la marcatura CE è la UNI EN 1090 -1: 2012 che contiene i requisiti per la valutazione di conformità delle caratteristiche prestazionali dei componenti strutturali (portanti) di acciaio e di alluminio nonché dei kit immessi sul mercato come prodotti da costruzione. La norma interessa le caratteristiche di fabbricazione, ovvero i processi attraverso i quali il componente viene realizzato, al fine di specifica marcatura CE.
In linea generale per poter marcare CE il prodotto il Fabbricante è tenuto ad implementare un Sistema di Controllo del Processo di Produzione di Fabbrica (FPC), effettuare specifiche Prove di tipo (ITT) e qualificare il personale coinvolto nei processi speciali di saldatura e nei rispettivi controlli di conformità. La conformità del sistema di controllo di produzione in fabbrica deve essere poi certificata da un Organismo Notificato.
Quali sono i ritorni di un investimento di questo tipo? Avrò richieste?
Una delle ragioni per cui molte imprese non hanno ad oggi intrapreso il percorso di abilitazione, precludendosi le diverse opportunità, nonostante l’esistenza di buone prassi di fabbricazione, di personale esperto e competente e di potenziali clienti, è dovuto oltre che da fattori economici alla indeterminazione del campo di applicazione, ovvero all’esistenza latente del dubbio che il componente generalmente prodotto o richiesto rientri o meno nel campo di applicazione della EN 1090.
A Gennaio 2017 è stata pubblicata una linea guida EN/TR 17052, recepita dall’UNI a gennaio 2018, che fornisce indicazioni in merito alle condizioni che i prodotti devono soddisfare affinché siano considerati rientranti nel campo di applicazione EN 1090-1. La linea guida 17052 dettaglia meglio le modalità per comprendere se un prodotto è da marcare CE o meno, in particolare definisce le condizioni necessarie affinché il prodotto da costruzione sia coperto dallo scopo di applicazione della UNI EN 1090-1. Tali condizioni sono:
- La produzione del prodotto rispetta i requisiti della UNI EN 1090-2 (acciaio) o UNI EN 1090-3 (alluminio)
- Il prodotto è un “prodotto da costruzione” come definito nel Reg 305/2011, il che significa che: il prodotto viene incorporato in modo permanente nella struttura (edifici o lavori di ingegneria civile) e il prodotto ha funzioni strutturale in relazione alla costruzione, cioè il cedimento del componente influenza l’intera struttura determinando crolli, totali o parziali, e carenze nel rispetto della sicurezza in caso di incendio.
- Lo standard non si applica nella costruzione di prodotti coperti da altre norme armonizzate o ETA.
I prodotti strutturali da costruzione sono parte di una costruzione portante che è dato dall’assemblaggio organizzato di parti collegate, progettato per fornire resistenza meccanica e stabilità alle opere. Un modo per identificare un prodotto strutturale da costruzione è porsi la domanda “Se il prodotto viene rimosso questo ha effetto sulla resistenza e stabilità della struttura o parte della struttura?” se la risposta è si allora il prodotto è un prodotto da costruzione e ricade nell’ambito di applicazione della UNI EN 1090-1.
Le linee guida forniscono una lista non esaustiva di prodotti che ricadono e non ricadono nell’ambito di applicazione della norma.
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