Assumere è un vantaggio per le imprese!
Per promuovere l’inserimento occupazionale dei giovani, la Garanzia Giovani prevede delle agevolazioni per le imprese che assumono.
Sono previste diminuzioni del costo del lavoro per specifiche tipologie contrattuali, in modo da supportare economicamente l’ingresso e la stabilizzazione nel mercato del lavoro.
Il Decreto Direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014 disciplina l’attuazione della misura fissando anche le risorse finanziarie disponibili, a livello regionale e provinciale, entro cui l’incentivo può essere concesso e che, nell’insieme, sono pari a euro 150.296.589,01.
Grazie a questa misura, le aziende ottengono un bonus se attivano:
un contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione per 6-12 mesi (sono validi anche i contratti che raggiungano i 6 mesi a seguito di successive proroghe del contratto originario)
un contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione superiore a 12 mesi
un contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)
L’agevolazione non spetta per l’assunzione a scopo di somministrazione qualora l’agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di una remunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell’ambito del Programma Garanzia Giovani o di altri programmi a finanziamento pubblico.
L’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per il diploma e di alta formazione, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Non rientrano, altresì, nella misura i tirocini e il servizio civile. È, invece, possibile fruire del bonus per i contratti di apprendistato professionalizzante a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Direttoriale n.11 del 23 gennaio 2015.
Come viene riconosciuto il bonus? Il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato in funzione della tipologia di contratto con cui avviene l’assunzione, delle caratteristiche del giovane (profiling) e delle differenze territoriali.
In particolare, gli importi del bonus occupazionale ammontano a:
1.500 euro per giovani dalla profilazione alta o 2.000 euro per quelli dalla profilazione molto alta, assunti con contratti a tempo determinato di durata pari o superiore ai 6 mesi
3.000 euro per giovani dalla profilazione alta o 4.000 euro per quelli dalla profilazione molto alta, assunti con contratti a tempo determinato di durata pari o superiore ai 12 mesi
da 1.500 euro a 6.000 euro, in funzione della classe di profilazione del giovane, per assunzioni a tempo indeterminato.
Le Regioni Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia Romagna hanno previsto che il bonus venga riconosciuto solo per contratti a tempo indeterminato e con apprendistato professionalizzante. Mentre le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta non hanno attivato la misura.
Il bonus è, poi, cumulabile con gli altri incentivi alle assunzioni. In particolare, dopo il Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015 n.11 è previsto che qualora si tratti di agevolazioni cosiddette “selettive”, rivolte a specifiche categorie di lavoratori o di datori di lavoro, la cumulabilità tra i due benefici non potrà comunque superare il 50 per cento dei costi salariali.
La Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014 specifica le modalità operative per i datori di lavoro interessati.
Il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo tramite il modulo di istanza on-line “GAGI” disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”, sul sito internet www.inps.it.
Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’INPS, il datore di lavoro deve – se ancora non lo ha fatto – effettuare l’assunzione. A pena di decadenza, entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore tramite l’apposito modulo GAGI-conferma (Messaggio INPS n.9956 del 30 dicembre 2014).
L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
Con il Decreto Direttoriale n.63 del 2 dicembre 2014 è ampliata la possibilità di fruzione del bonus per le assunzioni effettuate dall’1 maggio 2014 al 2 ottobre 2014.
Il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, rettifica il precedente Decreto Direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014 e, contestualmente, annulla e sostituito il Decreto Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015. Tale decreto adegua la base giuridica della Misura 9 – “Bonus Occupazionale” a quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento (UE) Generale di Esenzione per Categoria n. 651/2014, riconoscendo, la possibilità di usufruire degli incentivi della misura “Bonus Occupazione” anche oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 aiuti “de minimis”, qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.
L’INPS, a seguito delle modifiche e integrazioni introdotte dai Decreti Direttoriali n.11 del 23 gennaio 2015 e n.169 del 28 maggio 2015, ha emanato la Circolare n.129 del 26 giugno 2015, con la quale si forniscono precisazioni normative e indicazioni per l’inoltro delle istanze di ammissione all’incentivo.
L’INPS, a seguito delle modifiche e integrazioni introdotte dai Decreti Direttoriali n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, ha emanato la Circolare n. 32 del 16 febbraio 2016, con la quale illustra la disciplina contenuta nel sopra richiamato decreto direttoriale n. 385.
Super Bonus occupazionale trasformazione tirocini
Il primo marzo 2016 è partita la Misura “Super Bonus Occupazionale trasformazione tirocini”. L’obiettivo della misura, in coerenza con gli impegni presi nell’ambito dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, raggiunto nella Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 24 gennaio 2013, è quello di promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro.
La Misura prevede che in favore di un qualsiasi datore di lavoro che assuma – con un contratto di lavoro a tempo indeterminato – un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito di Garanzia Giovani, sia riconosciuto un Super Bonus Occupazionale, nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.
L’incentivo potrà essere fruito dai datori di lavoro che attiveranno un contratto di lavoro a partire dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, solo relativamente ai tirocini avviati entro il 31 gennaio 2016.
La Misura “Super Bonus Occupazionale trasformazione tirocini” è disciplinata dal Decreto Direttoriale n. 16/II/2016 del 3 febbraio 2016, pubblicato nella sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto Direttoriale n. 79/II/2016 del 8 aprile 2016 ha rettificato il Decreto Direttoriale n. 16//II/2016 del 3 febbraio 2016, base giuridica della Misura Super bonus occupazionale trasformazione Tirocini, prevedendo che l’incentivo sia riconosciuto ai datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio extracurriculare nell’ambito del Piano “Garanzia Giovani”.