È stato pubblicato il decreto che rende operativo il finanziamento, tramite credito d’imposta, delle spese di formazione sostenute dalle imprese nell’ambito del Piano Industria 4.0. Beneficiari, tutte le imprese con sede in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalla dimensione nonché dal regime contabile adottato.
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione per le spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Sono ammissibili esclusivamente le spese relative:
- Al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione (come discenti), limitatamente al costo aziendale lordo riferito alle ore o alle giornate di formazione;
- Al personale dipendente ordinariamente occupato, che abbia attestate qualifiche e competenze in materia, che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili. In questo caso le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.
Sono ammissibili le attività riguardanti le seguenti tecnologie:
- Big data e analisi dei dati;
- Cloud e fog computing;
- Cyber security;
- Simulazione e sistemi cyber fisici;
- Prototipazione rapida;
- Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
- Robotica avanzata e collaborativa;
- Interfaccia uomo-macchina;
- Manifattura additiva;
- Internet delle cose e delle macchine;
- Integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività di formazione sono ammissibili a condizione che:
- Il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
- Sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili con indicazione degli ambiti individuati dalla normativa.
In caso di formazione esterna sono ammissibili solo le attività commissionate a:
- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o provincia autonoma di riferimento;
- Università (pubbliche o private) o strutture ad esse collegate;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
L’Agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese sostenute per formazione 4.0 fino a un massimo di € 300.000.
Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, sono ammissibili all’agevolazione, entro il limite massimo di euro 5.000, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, presentando il modello F24. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
È necessario predisporre apposito progetto con la documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali sezione A, accompagnata da una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.