La legge di bilancio 2018 – all’esame del Senato – introduce un credito d’imposta a favore delle aziende che investono in attività formative incentrate sulle conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Industria 4.0, ribattezzato Piano nazionale Impresa 4.0.
Credito d’imposta per formazione 4.0, a chi si rivolge e cosa prevede
Il credito d’imposta per la formazione 4.0 è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione 4.0 nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Il credito d’imposta è attribuito nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione 4.0.
L’incentivo è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di 300mila euro per ciascuna impresa beneficiaria, per gli interventi formativi pattuiti attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Per l’attuazione del credito d’imposta per la formazione 4.0 è autorizzata la spesa di250 milioni di euro per l’anno 2019.
Attività formative ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività formative svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
In base alle anticipazioni de Il Sole24Ore, il Governo ha individuato nel dettaglio – in un allegato alla legge di bilancio, non ancora reso pubblico finora – gli ambiti in cui si potranno svolgere le attività formative 4.0 ammesse al credito d’imposta. Si tratta di 106 ambiti, raggruppati in tre categorie: vendita e marketing, informatica e tecnichee tecnologie di produzione.
Sono escluse le attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Disposizioni applicative
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, il ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adotterà le disposizioni applicative necessarie, individuando le procedure di concessione e di utilizzo del credito d’imposta per la formazione 4.0.
Approfondimenti: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
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