Garanzia Giovani in Emilia Romagna

Il 1° maggio in Emilia Romagna ha preso il via Garanzia Giovani, il programma dell’Unione Europea che intende assicurare ai ragazzi e ragazze tra i 15 e i 29 anni, che non studiano e non lavorano, opportunità per acquisire nuove competenze ed entrare nel mercato del lavoro.

L’Italia ha scelto di attuare Garanzia Giovani attraverso una strategia condivisa tra Stato e Regioni; l’Emilia Romagna ha elaborato il proprio piano con la finalità di aumentare le competenze dei giovani per contrastare la disoccupazione e innalzare la competitività del territorio premiando le imprese che investono sui giovani e sulla formazione.

Per ricevere informazioni aggiornate sulle singole opportunità, (tirocinio, apprendistato, bonus occupazionale) le imprese e le persone possono compilare e inviare alla Regione la propria richiesta di adesione attraverso un form che è in linea su Lavoro per Te.

Le opportunità in Emilia Romagna

Colloqui di orientamento (15 -29 anni) – Reinserimento in un percorso formativo (15-18 anni) – Tirocini (18-29 anni) – Mobilità professionale in Italia e in Europa (18-24 anni) – Sostegno all’inserimento lavorativo in particolare attraverso un contratto di apprendistato (15-29 anni) – Accompagnamento all’avvio di un attività autonoma e imprenditoriale (18-29 anni) – Servizio civile (18-29 anni) – Bonus occupazionali.

Dettaglio per le aziende

Tirocini

I datori di lavoro pubblici e privati possono ospitare i giovani iscritti al programma per un tirocinio.

Come avviare un tirocinio

Per avviare un tirocinio nell’ambito di Garanzia Giovani, un giovane iscritto al programma deve affidarsi a un soggetto promotore iscritto all’apposito elenco dei soggetti autorizzati dalla Regione. I promotori autorizzati accompagnano i giovani nell’individuazione del datore di lavoro e nell’avvio del tirocinio. Anche nel caso in cui un’impresa abbia selezionato autonomamente un tirocinante, la convenzione deve essere siglata con uno dei soggetti autorizzati.

Caratteristiche dei percorsi

I tirocini possono durare da 3 a 6 mesi e non possono essere prorogati all’interno del programma Garanzia Giovani (per eventuali proroghe si fa riferimento alla legge regionale n. 7/2013). Solo per i giovani con disabilità o in condizione di svantaggio, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e in percorsi di protezione sociale,possono durare fino a 12 mesi. La durata di un tirocinio dipende dagli obiettivi di apprendimento previsti dal progetto formativo individuale del tirocinante. Al termine del percorso, se il tirocinante ha raggiunto gli obiettivi formativi, riceve un attestato regionale. La valutazione viene svolta da soggetti autorizzati a erogare il servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC).

 

Incentivo occupazione NEET – istituito l’incentivo con decreto ANPAL

L’incentivo occupazione NEET spetta ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani aderenti al “Programma Garanzia Giovani” di età compresa tra i 16 e i 29 anni.

Possono aderire al “Programma Garanzia Giovani” i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non siano impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un percorso scolastico o formativo (c.d. NEET). Ai fini dell’accesso all’incentivo occupazione NEET, resta fermo l’obbligo di assolvere il diritto dovere di istruzione e formazione per il giovane minorenne fino al 18° anno di età o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale, sempre entro il 18° anno di età.

L’incentivo è riconosciuto limitatamente all’anno 2018, per le assunzioni effettuate dal 1/1/2018 al 31/12/2018, entro il termine del 29/2/2020 (a pena di decadenza) ed entro il limite di spesa di 100 milioni di euro.

Sono agevolate le assunzioni aventi  la sede di lavoro su tutto il territorio nazionale, con esclusione della provincia autonoma di Bolzano. Lo spostamento della sede di lavoro al di fuori dei territori di ammissibilità determina il venir meno delle condizioni di fruizione dell’incentivo, a partire dal mese di paga successivo al mese in cui si è realizzato il trasferimento.

La gestione della misura è affidata all’Inps il quale ha il compito di monitorare i livelli di spesa. L’Inps autorizza, infatti, il beneficio contributivo nei limiti delle risorse disponibili, sulla base della stima previsionale del costo legato ad ogni assunzione agevolata. L’Inps nella sua attività di monitoraggio comunica mensilmente all’ANPAL i dati relativi agli importi prenotati ed erogati e il residuo disponibile.

 

1 Tipologie di rapporti di lavoro incentivate

Sono considerate incentivate le seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • contratto di apprendistato professionalizzante;
  • contratto di lavoro subordinato instaurato con il socio lavoratore di società cooperativa;
  • rapporti di lavoro a tempo parziale, instaurati in base alle tipologie contrattuali indicate ai punti precedenti.

Non sono incentivate le assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale e intermittente. Sono inoltre esclusi dall’incentivo:

  • i contratti di lavoro a tempo determinato, a differenza di quanto previsto per l’analogo incentivo Occupazione Giovani anno 2017;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un contratto a termine, ipotesi ammessa esclusivamente per il diverso incentivo Occupazione Mezzogiorno nonché per l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile che ha vigenza triennale (art. 1, c. 100, L. n. 205/2017).

 

2 Incentivo

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione con contratto a tempo indeterminato, entro il limite massimo annuo di € 8.060,00 (€ 671,66 mensili). L’incentivo è pari al 100% della contribuzione previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei contributi e premi INAIL.

Il limite annuo di 8.060,00 € è ridotto in misura proporzionale alla percentuale del part-time (es. per un rapporto di lavoro part-time con orario ridotto al 50%, il tetto massimo autorizzabile per 12 mesi sarà pari a 4.030,00 € annui/€ 335,83 mensili).

L’ANPAL anticipa nel Decreto in commento (n. 3/2018) la cumulabilità, limitatamente all ’anno 2018, dell’incentivo occupazione NEET con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile che ha vigenza triennale (art. 1, c. 100, L. n. 205/2017). In attesa dell’emanazione delle istruzioni operative dell’Inps, in caso di cumulabilità, l’incentivo occupazione NEET è fruibile per la parte residua fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ed entro il limite massimo annuo di € 8.060,00. Quindi, per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018 e per massimo 12 mesi di vigenza, l’incentivo occupazione  NEET integra, fino a concorrenza del 100%, la misura dell’esonero al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di 3.000,00 € annui.

Tuttavia, tale cumulabilità non sempre si realizzerà per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani effettuate nel corso del 2018, in considerazione dei differenti presupposti normativi delle due misure.

Ad esempio, le assunzioni di lavoratori che hanno già instaurato nel corso della vita lavorativa un rapporto di lavoro a tempo indeterminato potranno beneficiare solo dell’agevolazione contributiva riservata ai giovani NEET, mentre gli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato potranno fruire esclusivamente dell’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile.

L’incentivo occupazione NEET non è cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva. Quindi, con riferimento a forme di incentivi all’assunzione maggiormente diffuse l’incentivo occupazione NEET non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e donne prive di impiego regolarmente retribuito, l’incentivo per l’assunzione di disabili, l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI.

In caso di assunzione di apprendisti professionalizzanti l’esonero riguarda la contribuzione ridotto dovuta per   i datori di lavoro. Tuttavia, decorso il primo anno, il datore di lavoro applicherà il regime contributivo proprio del rapporto di apprendistato.

 

3 Condizioni

L’incentivo è riconosciuto nel limite degli aiuti “de minimis” (es. 200.000 € nei 3 esercizi finanziari) oppure oltre tale limite, qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto con il criterio ULA per i giovani di età compresa tra 16 e 24 anni (Regolamento UE n. 1417/2013 e Regolamento UE n. 651/2014).

Per i giovani di età compresa tra 25 e 29 anni l’incentivo è riconosciuto se l’assunzione al giovane adente al Programma Garanzia Giovani comporti un incremento occupazionale netto e al verificarsi di ulteriori requisiti soggettivi alternativi tra loro. Quindi, oltre all’incremento occupazionale netto è richiesto che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • non aver un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (DM n. 20 marzo 2013). E’ privo di impiego regolarmente retribuito chi negli ultimi 6 mesi ha prestato un’attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi o chi ha svolto un rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato da cui ha ricavato un reddito annuo inferiore rispettivamente a   800,00 € o 8.000,00 €;
  • non possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non aver ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo – donna superiore ameno al 25% della disparità media uomo – donna (in tutti i settori economici o in particolari settori economici annualmente identificati con decreto interministeriale).

Inoltre per la fruizione dell’incentivo è richiesta la regolarità contributiva, l’osservanza delle norme in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, degli obblighi di legge e delle disposizioni della contrattazione collettiva nonché l’applicazione dei principi generali in materia di occupazione (D.lgs. n. 150/2015, art. 31).

 

4 Domanda

I datori di lavoro privati che intendono fruire dell’incentivo sono tenuti a presentare la domanda preliminare di ammissione all’Inps.

L’incentivo è autorizzato in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare utilizzando l’apposito modulo telematico, normalmente disponibile, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazione di responsabilità del contribuente”, al momento della pubblicazione della circolare Inps con cui l’Istituto fornirà le procedure operative per l’attuazione dell’incentivo. Le domande preliminari, presentate dopo la messa a disposizione del modulo telematico di istanza preliminare, riferite ad assunzioni effettuate dal 1/1/2018 saranno invece autorizzate in base all’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Si attendono, quindi, istruzioni operative da parte dell’Inps in merito alla procedura telematica per la gestione dell’incentivo relativo all’anno 2018, in quanto la procedura attualmente presente nel sito è valida esclusivamente per le assunzioni effettuate entro il 31/12/2017, in applicazione della precedente disciplina.

Effettuate le verifiche previste (consultazione degli archivi dell’ANPAL per verificare se il soggetto per il quale è richiesto l’incentivo sia registrato al Programma Garanzia Giovani, stima dell’incentivo e verifica delle risorse disponibili), l’Inps informerà il datore di lavoro, mediante comunicazione all’interno del modulo di domanda, della prenotazione delle somme in relazione al rapporto instaurato o da instaurare con il lavoratore indicato nella domanda, rilasciando apposita autorizzazione.

Ottenuta l’elaborazione positiva dell’istanza di prenotazione il datore di lavoro dovrà, entro 10 giorni di calendario, comunicare l’avvenuta assunzione, confermando la prenotazione.

Il beneficio è fruito mediante conguaglio nella denuncia Uniemens, a partire dalla competenza indicata dall’Inps con apposita circolare operativa. Di norma, le istruzioni Inps disciplinano altresì le modalità per il recupero degli arretrati nel frattempo maturati, dall’1/1/2018 in poi.

Per ulteriori dettagli consultare: Garanzia Giovani: nuovo incentivo nazionale sulle assunzioni 2018